Background
Negli ultimi decenni, i governi si sono resi conto che l'occupazione delle persone con disabilità riduce il costo dei sussidi per la disabilità per il bilancio delle nazioni e può ridurre la povertà. Questo ha portato a numerosi sforzi in tutto il mondo per convincere gli altri agenti sociali ed economici che le persone con disabilità hanno un contributo prezioso da dare alle loro attività e all'economia in generale.
Tuttavia, nonostante le numerose norme giuridiche e gli incentivi, la situazione delle persone con disabilità sul mercato del lavoro rimane difficile. È difficile confrontare la situazione nei diversi Paesi a causa delle differenze nelle definizioni, nelle metodologie, ecc. Tuttavia, possiamo notare che la percentuale di non lavoratori tra le persone disabili è significativamente più alta, a livello globale.
Le persone con disturbi dello spettro autistico si trovano in una situazione particolarmente difficile per quanto riguarda l'accesso all'occupazione. Il loro tasso di occupabilità è particolarmente basso rispetto alla popolazione generale di persone con disabilità. In particolare, meno del 10% delle persone con disturbi dello spettro autistico ha un'occupazione, rispetto al 45% delle persone con disabilità e al 65,8% delle persone senza disabilità.
Structure of the legal framework
Taking into account the extensive and complex system of international standards and conventions, and the obligations that the Government’s acquire while signing such conventions or as members of International Organizations or Political Unions, we will consider three levels of the legal framework regarding the employment of people with disabilities: International, European and National.
Since the second half of the 20th century, multiple international organizations have been taking steps towards establishing prescriptive international standards for the governments regarding the setting, recognition and observance of the rights of persons with disabilities. However, the magnitude and the legal force of these instruments varies.
According to the UN Division for Social Policy and Development, international legal framework admits two types of instruments:
International instruments that are non-binding on States. They express generally-accepted principles and represent a moral and political commitment by States.
Tenendo conto dell'ampio e complesso sistema di norme e convenzioni internazionali e degli obblighi che i Governi acquisiscono con la firma di tali convenzioni o in qualità di membri di Organizzazioni Internazionali o di Unioni Politiche, considereremo tre livelli del quadro giuridico relativo all'occupazione delle persone con disabilità: Internazionale, Europeo e Nazionale.
Dalla seconda metà del XX secolo, diverse organizzazioni internazionali si sono mosse per stabilire standard internazionali prescrittivi per i governi in materia di definizione, riconoscimento e osservanza dei diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, la portata e la forza giuridica di questi strumenti varia.
Secondo la Divisione delle Nazioni Unite per la politica sociale e lo sviluppo, il quadro giuridico internazionale ammette due tipi di strumenti:
Trattati internazionali che sono vincolanti per gli Stati e creano obblighi legali per gli Stati parte.
Strumenti internazionali non vincolanti per gli Stati. Esprimono principi generalmente accettati e rappresentano un impegno morale e politico degli Stati.
Gli Stati hanno la responsabilità primaria di trasformare le pratiche legislative, amministrative e giudiziarie, per consentire alle persone con disabilità di esercitare i propri diritti.
Sono disponibili tre metodi principali per implementare gli strumenti giuridici internazionali nel diritto interno:
1) Incorporazione diretta dei diritti riconosciuti dallo strumento internazionale in quella che può essere definita una "carta dei diritti" nell'ordinamento giuridico nazionale.
2) Emanazione di diverse misure legislative nelle leggi civili, penali e amministrative per rendere effettivi i diritti riconosciuti negli strumenti giuridici internazionali.
3) Funzionamento autoesecutivo degli strumenti giuridici internazionali nell'ordinamento giuridico nazionale.